CERTIFICAZIONI E MARCHE DA BOLLO…COSA DICE LA LEGGE:

Gentilissimi iscritti, succede che spesso ci chiediate certificazioni di iscrizione e che a volte vi venga detto che non è necessario o che sia necessaria una marca da bollo. Ovviamente stiamo facendo rispettare la normativa di ogni Ente Pubblico…..ma guardiamola insieme nel dettaglio perché spesso, non c’è bisogno di nessuna certificazione e ci sono dei casi in cui si è esonerati.

Quando serve un certificato di iscrizione?

I certificati che vengono rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (come l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino) in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono validi esclusivamente nei rapporti privati, in quanto dal 1 gennaio 2012 con l’entrata in vigore della Legge 12/11/2011 n. 183 art. 15, comma 3, non possono essere più richiesti dalle pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.

I pubblici servizi hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e dell’atto di notorietà, nonché tutti i dati e i documenti di interesse, e ad effettuare i dovuti controlli e corrispondenze. Sempre all’art. 15, comma 1, viene sancito che sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

In pratica una pubblica amministrazione (come Aziende Ospedaliere o Asur) non può chiedere a voi il certificato di iscrizione ma solo una autodichiarazione. Sono le pubbliche amministrazioni che poi dialogano tra loro (esempio noi e le ASL).

E se lo richiede un Privato?

In realtà anche i privati possono limitarsi ad un autocertificazione, ma non sono obbligati.

Le certificazioni continuano ad essere rilasciate dalla P.A. su richiesta del singolo per fini privati, ma sono assoggettate al pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 per ciascun certificato ad esclusione degli usi indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e salvo non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione da indicare in modo espresso articolo 3 comma 1, della tariffa – parte prima – allegato A del DPR 642/72 e s.m.i.

Pertanto la richiesta di un certificato “in carta libera” senza l’indicazione della norma in base alla quale il certificato è esente da bollo non può essere accolta dall’amministrazione senza incorrere nelle sanzioni previste anche per gli operatori di segreteria in solido con il richiedente.

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i soli casi elencati nel suddetto decreto oppure previsti da altre norme speciali. L’esenzione da bollo è sempre specificata, mai generica. Pertanto ai fini della eventuale esenzione al momento della richiesta dovrà essere dichiarato l’uso che, qualora risulti ammissibile, sarà riportato nella certificazione.

Le relative marche da bollo devono essere fornite dal richiedente.

Per i diritti di segreteria sarà richiesto € 5,00 tramite bollettino di versamento rilasciato dalla segreteria OPI PU.

La durata di validità del certificato è di 6 mesi.

Modalità di richiesta del certificato

Il certificato deve essere richiesto e ritirato dall’interessato previa esibizione di un documento di identità personale valido o tessera di iscrizione all’Albo. Qualora l’interessato sia impossibilitato a provvedere personalmente, può delegare una persona di sua fiducia che dovrà essere munita di un proprio documento di identità, delega in carta semplice e fotocopia del documento di identità del delegante.

Gli iscritti in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (si ricorda che il decreto legge del 18 Ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 introduce l’obbligo da parte di tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato, di attivare e comunicare la propria PEC agli Ordini di appartenenza) – mezzo normativamente dotato di valenza legale – potranno richiedere e ricevere certificazioni tramite PEC allegando il modello di richiesta certificato.

Ai fini del rilascio dello stesso si adotteranno le seguenti modalità del pagamento dell’imposta di bollo.

Il richiedente dovrà premunirsi, qualora non prevista l’esenzione, delle apposite marche da bollo da € 16,00 (legge n.71 del 24/6/2013 conversione D.L. 42/2013) che abbiano la data di emissione antecedente o contemporanea a quella del certificato e non successiva.

Nella fase di emissione del certificato saranno richiesti i codici identificativi delle suddette marche (sopra al codice a barre) declinando l’Ordine ogni responsabilità nel denegato caso di mancata applicazione della marca.

In caso di non apposizione della marca da bollo il certificato sarà nullo.

Ma posso chiedere comunque il mio numero di iscrizione all’albo senza chiedere certificazioni?

Se hai dimenticato il tuo numero e non hai con te la tessere puoi scriverci o chiamarci.