L’obbligo assicurativo per i professionisti sanitari, al fine di rispondere dell’ipotesi di responsabilità civile per colpa grave, è sancito in maniera inequivocabile dalla Legge 24/2017, dove, al comma 3 dell’articolo 10 li legge: “Ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.
L’obbligo, quindi, è cogente ed esplicito, anche per i sanitari che esercitano in regime di dipendenza, mentre per i liberi professionisti era già sancito dal DL 138/2011, convertito nella L. 148/2011.
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) ha effettuato  gare d’appalto europee, per poter individuare i prodotti, che possano rispondere in maniera completa e specifica, alle esigenze degli Infermieri ed Infermieri Pediatrici italiani.

16.04.2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1-3-2024 è stato pubblicato il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, relativo al Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Come noto, la Legge 24/2017 ha riscritto le regole della responsabilità professionale sanitaria e, all’art. 10 (“Obbligo di assicurazione”) definiva la cogenza normativa, cosicché “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave” (comma 3).

Ribadendo, quindi, il preesistente obbligo assicurativo per le strutture e per i liberi professionisti, sanciva la cogenza anche per tutti gli esercenti le professioni sanitarie dipendenti. Il concetto di “adeguatezza” della polizza assicurativa, però, non veniva definito dal testo normativo e si rimandava ad un successivo Decreto “del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze” per la determinazione “requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati” (comma 6). È stato quindi emanato il Decreto interministeriale 232/2023 di cui all’oggetto. Per quanto di interesse dei professionisti sanitari, le principali definizioni comprendono:

Art. 3, comma 7 (“Oggetto della garanzia assicurativa”): Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, per le coperture di cui ai commi 1, 2 e 3 è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all’atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. È inoltre prevista la variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti. Le variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso, anche tenuto conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici. Si introduce il concetto di “bonus / malus”, già utilizzato nell’ambito della responsabilità civile del settore automobilistico, per i rinnovi annuali dei premi;

Art. 4, comma 2 (“Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative”): I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori di cui all’articolo 10, comma 2 della Legge, individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti: a) per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro; b) per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro; c) per i sinistri di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, lettera o): massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a) e b), indipendentemente dal numero dei danneggiati. Si prescrive la determinazione dei massimali di risarcimento per sinistro e per anno, che vengono fissati in: – non inferiore ad 1.000.000,00 di euro per sinistro e non inferiore al triplo del massimale per sinistro per anno, per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto; – non inferiore a 2.000.000,00 di euro per sinistro e non inferiore al triplo del massimale per sinistro per anno, per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto;

Art. 5, commi 1 e 2 (“Efficacia temporale della garanzia”): 1. La garanzia assicurativa è prestata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza. In caso di sinistro di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, lettera o), la garanzia assicurativa opera per il sinistro denunciato a partire dalla prima richiesta. 2. In caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell’attività dell’esercente la professione sanitaria, ivi compreso l’esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della Legge. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Tale copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello della polizza di assicurazione in corso al momento della cessazione.

È previsto quindi obbligo di copertura assicurativa per retroattività e per ultrattività, in caso di cessazione dell’esercizio professionale, almeno decennale. Il Decreto prevede anche l’istituzione, qualora non già in essere, della funzione aziendale di valutazione dei sinistri, al fine dell’analisi medico-legale degli stessi, ma anche clinico-giuridica (art. 16); in tal senso, per la professione infermieristica, rileva l’obbligo, per la struttura, di garantire anche la competenza minima relativa al risk manager, funzione oggi attribuita frequentemente anche agli Infermieri, appositamente formati.

Dec-232-23-assicurazione

Al fine offrire un utile servizio a tutti gli iscritti per l’annualità 2025, la FNOPI, come da delibera n. 150 assunta in data 20 novembre 2024 dal Comitato Centrale, ha inteso voler acquisire manifestazioni di interesse da parte di persone giuridiche disponibili a stipulare convenzioni non onerose aventi ad oggetto la stipula di contratti, a condizioni di favore, di polizze assicurative per la garanzia di Responsabilità Civile professionale per persone fisiche regolarmente iscritte all’Albo professionale che svolgono l’attività di infermiere e infermiere pediatrico in qualunque forma esercitata ivi compresa l’attività libero professionale o in regime misto, nonché la messa a disposizione di ulteriori coperture e/o servizi aggiuntivi.

Le convenzioni ricevute dagli intermediari proponenti sono pertanto accessibili da parte di tutti gli iscritti all’Albo degli Infermieri e degli Infermieri pediatrici tramite area dedicata del sito FNOPI https://www.fnopi.it/responsabilita-sanitaria/ , per tutelare:

• attività svolta in regime di dipendenza per conto del SSN;
• attività svolta presso Strutture Sanitarie o Sociosanitarie private;
• attività svolta in regime di libera professione;
• attività svolta per il tramite di cooperative;
• attività svolta all’interno di società tra professionisti.

I punti di forza richiesti sono stati i seguenti:

  • apertura del sinistro fin dalla ricezione di comunicazione ex Art. 13 L. 24/2017 da parte dell’Azienda di appartenenza;
  • retroattività illimitata;
  • postuma decennale;
  • massimale pari a 5.000.000 di euro
  • nessuna franchigia e/o scoperto.

N.B. Si precisa che l’attivazione e la gestione delle singole adesioni non è effettuata dalla FNOPI o dall’OPI, che resta del tutto estraneo ai rapporti e mette a disposizione il proprio portale istituzionale per verificare lo stato di corretta iscrizione all’albo professionale e reindirizzare l’iscritto sulle piattaforme dedicate alla stipula delle polizze e la fruizione degli eventuali servizi aggiuntivi.

ASSINFERMIERI – SANITASSICURA MARSH
Assimedici attraverso la divisione Assinfermieri e in collaborazione con Sanitassicura propone, mediante AmTrust Assicurazioni, una polizza di RC Professionale per gli iscritti FNOPI idonea a soddisfare le esigenze assicurative di tutti gli iscritti, adeguata alla Legge Gelli, a quanto previsto dal Decreto 15 dicembre 2023 numero 232 e alla normativa vigente in funzione delle attività svolte e dal rapporto contrattuale dell’iscritto, con le seguenti principali caratteristiche:

Premio annuo lordo ed opzioni di massimale:

§  € 21,00 per massimale € 1.000.000 per sinistro e € 5.000.000 per periodo assicurativo.

§  € 25,00 per massimale € 3.000.000 per sinistro e € 5.000.000 per periodo assicurativo.

§  € 29,00 per massimale €5.000.000 per sinistro e € 6.000.000 per periodo assicurativo.

Per adesioni dopo il 30/06/2025 il premio sarà pari al 50% del premio annuo previsto.

-Retroattività illimitata

-Nessuna franchigia e nessuno scoperto

-Postuma decennale come da set informativo

-Apertura del sinistro fin dalla ricezione di comunicazione ex Art. 13 L. 24/2017

-Iscrizione gratuita a Consulcesi Club con 10 crediti ECM in modalità FAD.

Possibilità di incrementare la protezione aggiungendo le polizze agressioni (integrando da 10 a 30 euro annui) e tre Virus (HIV, Epatite B e C contratti nell’espletamento delle mansioni relative all’occupazione professionale, integrando da 25 a 50 euro annui) secondo il seguente schema e senza oneri ulteriori di brokeraggio.

Servizio Clienti:

Costumer Care: 06.45.20.97.13 da lunedì a venerdì 8:00 – 20:00 e sabato 9:00 – 17:00

Email: info@sanitassicura.it

Marsh, mediante il Coverholder Morganti Insurance Brokers S.r.l., ha reperito sul mercato una nuova polizza Re Professionale con Lloyd’s Insurance Company S.A. che recepisce tutte le novità introdotte dal decreto attuativo (D.M. 2023/223) della legge Gelli sia in tema di massimali che di garanzie e che prevede le seguenti principali caratteristiche:

premio annuo lordo ed opzioni di massimale:

§  € 22,00 per massimale € 1.000.000 per sinistro e € 3.000.000 per periodo assicurativo

§  € 26,00 per massimale € 3.000.000 per sinistro e € 3.000.000 per periodo assicurativo

§  € 30,00 per massimale € 5.000.000 per sinistro e € 5.000.000 per periodo assicurativo

-Nessuna franchigia e nessuno scoperto

-Operativa delle garanzie garantita alla medesima tariffa per attività di infermiere a qualsiasi titolo prestata, ed esempio: dipendente (pubblico/privato), libero professionista, dipendente con attività libero professionale

-Retroattività illimitata gratuita

Per una più completa tutela dell’infermiere sono inoltre disponibili Polizza Tutela Legale penale con Das Assicurazioni Spa a partire da 14,00€ annui e massimali fino a 35.000. Polizza Infortuni e Aggressione (morte o invalidità permanente da infortunio), Contagio (ad es. HIV, Epatite B e C) con Chubb European Group SE a partire da 30,00€ annui.

Servizio Clienti:

Nursing helpdesk a cura del coverholder Morganti Insurance Broker: Servizio telefonico dedicato al prodotto Rc Professionale. Numero Verde (Nurse Help Desk) da telefono fisso: 800.433.980, da telefono cellulare: 0341.2872780, infermieri.marsh@morgantibrokers.it

Customer Service Marsh a cura di Marsh spa: servizio telefonico dedicato a prodotti Tutela Legale e Infortuni-Aggressione.

 Tel. 02.48538880, email: infermiere@marsh.com

Chat h24 dal sito www.marsh-professionisti.it/infermiere

Per qualunque approfondimento