Linea guida sulla pubblità sanitaria

L’infermiere libero professionista, nell’esercizio dell’attività può avvalersi della pubblicità sanitaria nelle diverse forme consentite, quale strumento per la divulgazione della propria opera professionale al cittadino e alle strutture.
Per l’utilizzo di tale strumento, è richiesto al professionista di attenersi a delle regole non solo di natura giuridica, ma anche di natura deontologico professionale, con lo scopo di mantenere un’immagine corretta della professione, utilizzando forme pubblicitarie e linguaggi consoni ad una professione intellettuale.
La recente Legge 30/12/2018 n. 145 sul Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2019 – 2021, entrata in vigore il 1 gennaio 2019, ha emanato nuove norme in materia di pubblicità sanitaria. Nello specifico si riporta il testo dell‘art. 1 commi 525 e 536.

Art. 1 — Comma 525
Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo il della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria
Art. 1 — Comma 536
n caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Di conseguenza dal 2019:

  • sono vietati messaggi di natura promozionale o suggestiva;
  • gli Ordini devono procedere in via disciplinare, anche su segnalazione della Federazione, nei confronti degli iscritti contravventori con ulteriore obbligo di segnalazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Al fine di tutelare l’interesse del cittadino e il diritto alla salute di cui all‘art. 32 della Costituzione oltreché la professionalità della classe infermieristica, gli Ordini esercitano l’azione di vigilanza nel rispetto delle regole deontologiche e dei codici di autodisciplina verificando che la pubblicità venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità nonché in assenza di messaggi di natura promozionale o suggestiva, secondo le seguenti linee guida.
Art. 1. OGGETTO
Le presenti linee guida sono riferite a tutte le forme di pubblicità sanitaria, effettuata con qualsiasi mezzo di diffusione, compresa la carta intestata, utilizzate dagli infermieri liberi professionisti nell’esercizio della Professione, svolta informa individuate, informa associata o all’interno di cooperative sociali.
Art. 2 DEFINIZIONI
Pubblicità
Per pubblicità s’intende qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo diretto o indiretto di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o associata, qualunque sia la modalità associativa adottabile per l‘esercizio della professione. La pubblicità deve essere, in ogni caso, riconoscibile, veritiera e corretta e può avere ad oggetto le specializzazioni professionali, la struttura dello studio e compensi richiesti, comprese modalità ed eventuali costi del preventivo obbligatorio per Legge.
Pubblicità ingannevole
Si intende qualsiasi forma di pubblicità che in qualunque modo, sia idonea ad indurre in errore la generalità dei cittadini, influenzandone il comportamento e le scelte in ordine a costi, caratteristiche, entità e modalità di erogazione delle prestazioni del personale infermieristico.
Pubblicità comparativa
Qualsiasi pubblicità che, allo scopo di promuovere i servizi di chi li effettua, pone a confronto in modo esplicito o implicito con quelli offerti da uno o più soggetti concorrenti.
Art. 3 ELEMENTI COSTITUTEVE DELL’INFORMAZEONE SANITARIA
1. L’infermiere libero professionista su ogni comunicazione informativa è tenuto ad inserire:

    • nome e cognome;
    • titolo professionale ed eventuali specializzazioni, compresi i titoli comunque attinenti alla professione;
    • sede dell’attività, struttura dello studio professionale, comprese le eventuali diverse; fa professionalità operanti nel medesimo, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione;
    • domicilio professionale.

2. Può essere pubblicata la mappa stradale di accesso alla sede di esercizio;
3. Possono essere citate eventuali convenzioni stipulate con enti o associazioni di mutualità volontaria (ad esempio fondi sanitari integrativi di grandi aziende).
4. Ai fini di chiarezza informativa nell’interesse dell’assistito, è sempre consigliabile da parte dell’infermiere l’uso del cartellino o analogo mezzo identificativo.
5. L’informazione tramite siti internet deve rispettare i requisiti stabiliti dal D.Lgs 70 del 9 aprile 2003 e deve contenere neila home page, con caratteri e modalità grafiche che agevolino il reperimento immediato:

      • il nome e cognome dell’infermiere ovvero la denominazione o la ragione sociale dello studio associato;
      • il domicilio ola sede legale;
      • i dati di contatto rapido e diretto, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
      • la Posta Elettronica Certificata (d’ora innanzi PEC), obbligatoria ai sensi di Legge (Decreto Legge 185 del 2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2};
      • l’Ordine provinciale presso cui il professionista è iscritto e il numero di iscrizione;
      • gli estremi della laurea o titolo equipollente;
      • il numero di P.IVA
      • gli estremi dell’autodichiarazione da inviarsi, entro e non oltre trenta giorni dall’attivazione del sito, all’Ordine provinciaie avente ad oggetto la conformità del sito internet ai requisiti qui stabiliti.

6. I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o europei, a garanzia dell’individuazione dell’operatore e dei committente.
7. L’Ordine provinciale si riserva il diritto di ogni più opportuna verifica anche attraverso la Polizia Postale.
8. In caso di utilizzo dello strumento internet è raccomandata la conformità dell’informazione fornita ai principi dell’HONCode, ossia ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete, reperibili al sito http://Www.hon.ch/HONcode/ltalian/.

Art. 4 UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI ASSISTENZIALI
1. L’utilizzo della posta elettronica (e— mail), nei rapporti con i pazienti e consentito purché sia assicurata la riservatezza sui dati degli stessi e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, e di cui al Regoiamento UE 2016/6723.

2. In particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni:

      • è vietata quaisiasi forma di divulgazione ad altri assistiti, a terzi, alla Pubblica Amministrazione di dati personali, assistenziali e farmacologici di un assistito;
      • è vietato fornire a terzi o divulgare in quaisìasi modo l’indirizzo di posta elettronica degli assistiti, in particolare a fini pubblicitari.

3. L’uso della posta elettronica nei rapporti tra colleghi è consentito a sola finalità di consultazione e consulenza, purché sia garantito l’anonimato dell’assistito.
Attesi, da un lato, i profili di responsabilità professionale potenzialmente derivanti da quanto sopra e, dall’altro, il valore di legale conoscenza che ia comunicazione tramite PEC ha assunto, si consiglia di utilizzare prevalentemente tale strumento.
Art. 5 FORME DI PUBBLICITÀ COSENTITA
1. Nel messaggio pubblicitario possono essere indicati eventuali titoli di specializzazione e di carriera} nonché ulteriori titoli professionali ottenuti con formazione post-base.
2. Si può fare menzione della particolare area specialistica di attività nonché delle attività professionali svolte in passato e della loro durata. Sia il tipo, che la durata delle attività svolte, devono essere comprovabili mediante idonea certificazione rilasciata dalla struttura o istituzione presso la quale sono state effettuate. in tal caso l’infermiere è tenuto a farsi rilasciare la documentazione prima di farne menzione nella comunicazione pubblicitaria e a conservarla.
3. È possibile menzionare e illustrare le caratteristiche e le eventuali competenze multidisciplinari delio Studio.
4. L’Ordine provinciale competente valuterà ia conformità dei messaggi e delle informazioni pubblicitarie unitamente all’eventuale uso di segni distintivi diversi dal simbolo OPI cui la struttura professionale ritenesse di far ricorso.
5. Resta in ogni caso vietata la pubblicità di attività non facenti parte degli ambiti individuati nel documento di cui al punto 4, nonché messaggi ed informazioni pubblicitarie manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica e con messaggi di natura promozionale o suggestiva che possano attrarre assistiti suila base di indicazioni non corrette e veritiere.
6. Ove l’iscritto eserciti l’attività in modo non saltuario in una provincia diversa da quella del Collegio di iscrizione, tutte le valutazioni, i pareri e le prescritte autorizzazioni di cui alle presenti linee guida devono essere date e riiasciate dall’Ordine neila cui circoscrizione
viene svolta l’attività.
7. Le targhe affisse all’esterno dello studio professionale, fatti salvi gli obblighi di Legge e quelli eventualmente derivanti da regolamenti locali, devono essere conformi allo schema allegato alle presenti linee guida.
3. Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal professionista: a è vietata la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie e informazioni che creino aspettative iliusorie, che siano false o non verificabiii, o che possano procurare timori infondati, con messaggi di natura promozionale o suggestiva, spinte
consumistiche o comportamenti inappropriati;

      • è vietata la pubblicazione di notizie e informazioni che rivestano i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
      • è vietata ia pubbiicazione di notizie e informazioni lesive della dignità e del decoro della professione o comunque eticamente disdicevoli;
      • è vietato ospitare spazi pubbiicitari a titolo commerciale, con particolare riferimento ad aziende produttrici di farmaci, dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario;
      • è vietato ospitare sul sito intenet, oltre agli spazi pubblicitari appena detti, link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende operanti in campo sanitario;
      • è vietata in ogni caso la pubblicizzazione o la vendita, sia in forma diretta, che attraverso il sito internet ed i link in esso contenuti, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio resi da soggetti diversi dall’autore della comunicazione pubblicitaria;
      • i mezzi e le modalità utilizzati perla pubbìicita informativa devono attenersi alle indicazioni contenute nel Codice Deontologico della FNOPI, nel rispetto del decoro professionale, della trasparenza e deila veridicità nei messaggi pubblicitari.

2. E consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delie prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di un’attività non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo. È altresì consentito fare riferimento a modalità, eventualmente anche gratuite, di redazione del preventivo di
massima.
Art. 7 MESSAGGI PUBBLICITARI SU EMITTENTI RADIOFONECHE E TELEVISIVE NAZIONALI E LOCALI, SU ORGANI Di STAMPA O ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DI DIFFUSIONE DELLE NOTIZEE
In caso di informazione sanitaria effettuata attraverso lo strumento radio—televisivo, gli organi di stampa o altri mezzi di comunicazione, l’infermiere libero professionista che vi prende parte a qualsiasi titolo, sempre e comunque nei rispetto del Codice Deontologico, non deve utilizzare la stessa informazione per la promozione o io sfruttamento pubblicitario del suo nome e/o della propria attività e/o del nome e attività di colleghi.
Art. 8 VERIFICA E VALUTAZIONE DEONTOLOGICA DA PARTE DELL’ORDINE PROVINCIALE
1. Gli infermieri liberi professionisti iscritti ai Collegi provinciali sono tenuti al rispetto delle presenti linee guida al fine di semplificare la verifica e il rispetto delle stesse e del Codice Deontologico nonché la trasparenza e correttezza dei messaggi.
Gli interessati dovranno richiedere una valutazione preventive, da presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza, sulla rispondenza, per forma e contenuti, della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice Deontoìogico. Ricevuta la suddetta richiesta, I’OPI provvederà senza indugio, motivando adeguatamente l’eventuale parere negativo, fatto salvo quanto stabilito all’art. S, comma 5. È comuane vietata ia pubblicità meramente autocelebrativa e comparativa con messaggi di natura promozionale o suggestiva.
2. L’inosservanza di quanto previsto dalle presenti linee guida, è passibile di sanzioni disciplinari a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.
RICHIESTA-NULLA OSTA PUBBLICITA SANITARIA STUDIO ASSOCIATO COOPERATIVA
RICHIESTA NULLA OSTA PUBBLICITA’ SANITARIA LIBERO PROFESSIONISTA