Obbligo Formativo ECM-Legge 21 febbraio 2025 n.15, Articolo 4,comma 2 bis
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025-Serie Generale n. 45, è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n.15 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n.202 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
La legge di conversione in argomento ha aggiunto all’art. 4 del decreto-legge 202/2024, il comma 2-bis che interviene sull’articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. con mod. dalla Legge n.14 del 2023) apportando le seguenti modifiche:
▪ la lettera a) modifica il comma 1-bis del citato articolo 5-bis, prevedendo per il triennio 2020-2022 l’estensione di ulteriori due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo -ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 -relativo all’acquisizione dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina);
▪ la lettera b) modifica il comma 1-ter del medesimo articolo, aggiungendo il triennio 2020-2022 ai già previsti trienni 2014-2016 e 2017-2019, ai periodi per i quali la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023
Si ricorda che si può prendere visione del personale adempimento dell’obbligo formativo visualizzando la propria posizione dal sito Co.Ge.A.PS. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), accedendo con SPID/CIE dal link: https://application.cogeaps.it/login
Comunicazione iscritti Assolvimento ECM 08.04.2025
DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO (DFG)
La FNOPI ha realizzato a favore della formazione infermieristica il Dossier formativo di Gruppo.
Per gli infermieri si traduce in un accesso immediato alla formazione continua nel triennio di riferimento, nell’aggiornamento delle competenze e lo sviluppo professionale secondo un percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale e con la visione della Federazione Nazionale. Il progetto “Dossier formativo di Gruppo della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche” consente agli iscritti di ottenere subito 30 crediti ECM per il triennio 2020-2022, ha come obiettivo quello di realizzare le politiche professionali in grado di sensibilizzare infermieri e infermieri pediatrici a considerare il sistema ECM, oltre un obbligo giuridico e deontologico, anche una grande occasione di crescita professionale. Per ciascun triennio ogni professionista potrà essere titolare di un proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) e, allo stesso tempo, essere componente di uno o piu Dossier Formativi di Gruppo (DFG), il bonus previsto ( riduzione dell’obbligo formativo) verrà attribuito una sola volta, al verificarsi del soddisfacimento del primo Dossier.
A questo link le informazioni più approfondite “Dossier formativo di gruppo”: ECM coordinata a livello nazionale e 30 crediti per il 2020-2022 (fnopi.it)
A questo link la guida Agenas-CoGeAPS per il DFI: https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf
A questo link la guida Agenas-CoGeAPS per il DFG:https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf
A questo link aggiornamenti Agenas-CogeAPS per il DFG e DFI 2023-2025 https://ecm.agenas.it/Comunicati/2024/03/07/07032024-delibera-in-materia-di-dossier-formativo-2023-2025
I professionisti che non avranno raggiunto il numero di crediti ECM previsto dalla legge dovranno render conto del mancato rispetto dell’obbligo formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi la previsione della legge 233/2021 (art. 38 bis) in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.
Obbligo Formativo ECM in materia di radioprotezione
L’art. 162, c. 2, del d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dispone che “I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche”.
La norma prevede, altresì, che “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare” .
Perciò tutti i sanitari che operano in ambiti connessi con l’esposizione medica sono tenuti ad eseguire, in ogni caso, corsi di formazione continua
in materia di radioprotezione. Per quanto riguarda specificatamente gli infermieri e gli infermieri pediatrici i crediti specifici devono rappresentare, inoltre, almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio.
In ottemperanza art. 162 del d.lgs. del 31 luglio 2020, n. 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, pubblicata sul portale Agenas qui in allegato.
AGENAS Delibera_radioprotezione_11_2021
Offerta Formativa FAD FNOPI
La Federazione nazionale mette a disposizione di tutti i professionisti una serie di corsi FAD gratuiti utili a colmare l’eventuale gap formativo.
I corsi possono essere visualizzati e raggiunti dal portale FNOPI, all’indirizzo: https://www.fnopi.it/formazione-continua/offerta-formativa-fad/
La Formazione ECM non è solo un obbligo: è una leva strategica per la crescita della professione infermieristica.
In un contesto sanitario in continua evoluzione, restare aggiornati è fondamentale-non per “mettersi in regola”, ma per garantire cure sicure, efficaci e basate sulle migliori evidenze. La vera sfida non è “accumulare crediti§”, ma scegliere consapevolmente la propria formazione per essere sempre più competenti, riconosciuti e pronti al cambiamento.
Di seguito tutto quello che dovete sapere sull’ECM sotto forma di FAQ.
Se la risposta non vi sembra esaustiva continuate a scorrere le domande, troverete tutto quello che vi serve, e se ancora avete dei dubbi, scriveteci!
Faq ECM
Fonti normative