Legge 29/11/2008 n° 185 – Art. 16 Comma 7 (GU 14 Settembre 2020 n.228 SO)
“I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica…..”
“…Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
“….I collegi o gli Ordini pubblicano in un elenco riservato consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. “… L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
ATTENZIONE
SI RICORDA A TUTTI GLI INFERMIERI ISCRITTI All’ OPI PESARO URBINO DI COMUNICARE IL PROPRIO INDIRIZZO E-MAIL DI POSTA CERTIFICATA (PEC) AI NOSTRI UFFICI AMMINISTRATIVI pesaro.urbino@cert.ordine-opi.it
Per richiedere informazioni sulla PEC scrivere a: info@opipesarourbino.it
07.08.2025
Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI- PEC al registro INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Si allega la nota congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di AGID relativa al riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nota congiunta Ministero Imprese del Made in Italy e AGID
INI-PEC “Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti” è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli Ordini professionali e costituisce il domicilio digitale del professionista.
INAD “Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese” invece, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali.
In ottemperanza a tale disposizione normativa, pertanto, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.
Dopo la pubblicazione , solo il titolare del domicilio ha facoltà di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD, nei modi indicati nelle Linee guida disponibili al Link linee_guida_inad_ex_art._6quater_cad_0
Si consiglia di accedere al sito INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) per aggiornare la sezione dei dati personali.
In tale contesto normativamente delineato e sopra succintamente richiamato, è interesse del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia per l’Italia Digitale portare all’attenzione di tutti i professionisti iscritti in INI-PEC quanto sopra cennato e di seguito esposto:
- a norma dell’art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Si specifica che il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e che, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana con riferimento alle nuove iscrizioni nell’INI-PEC;
- ai sensi delle Linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1- bis, del CAD;
- decorso il termine di trenta giorni, l’Agenzia per l’Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell’indice INAD (si vedano, sul punto, le apposite Linee guida adottate dall’Agenzia);
- il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;
- successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD.
Per qualsiasi ulteriore delucidazione, sono in ogni caso attivi gli specifici servizi di assistenza sia di INI-PEC sia di INAD.
INAD-FAQ-Domande ricorrenti
https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home%23area-faq